Fatturazione elettronica B2B, le semplificazioni in vista dell’obbligo 2019

Le semplificazioni alla fattura elettronica

Le deleghe per gli intermediari qualificati saranno attivabili e gestibili anche in modalità telematica massiva da parte degli intermediari qualificati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Si ricorda che tramite il servizio Fatture e Corrispettivi accessibile dal sito dell’Agenzia delle entrate è possibile accedere in modalità riservata alla consultazione dei dati, alla gestione della consultazione e trasmissione delle fatture elettroniche e al servizio di registrazione dell’indirizzo telematico predefinito dove ricevere le fatture elettroniche.

L’app mobile FatturAE per offrire nuove funzionalità di caricamento dei file per la trasmissione telematica via Internet, con protocollo HTTPS e canale cifrato.

L’app consente:

  • la generazione delle fatture elettroniche,
  • la trasmissione delle fatture elettroniche,
  • la compilazione automatica dei dati anagrafici, per i soggetti che hanno attivato la registrazione mediante il QRCode.

Quest’ultima funzionalità è realizzabile dopo che è stata verificata con l’ufficio del Garante Privacy la possibilità di utilizzare i dati che sono contenuti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l’app mobile sarà implementata la possibilità di compilare la fattura elettronica offline e di introdurre delle procedure che semplificano e migliorano la gestione dell’adempimento da parte dei contribuenti.

Anche per l’applicazione web sono previsti significativi miglioramenti che principalmente prevedono la possibilità di utilizzare la compilazione automatica dei dati anagrafici se già presenti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria.

Tale innovazione è particolarmente importante nella fatturazione B2C, cioè verso i privati e consumatori in quanto non sempre è agevole e verificabile direttamente la corretta indicazione del codice fiscale del soggetto a cui emettere la fattura. Appare chiaro che in caso di errata indicazione del codice fiscale la fattura non può essere consegnata e deve essere riemessa, ma se non si è in grado di ricontattare l’acquirente si pone un serio problema per l’emittente.

Anche per la consultazione delle fatture B2C sarà fatto un intervento volto a permettere la loro consultazione. Questo si rende necessario perché attualmente non è previsto per i contribuenti non titolari di partita IVA la possibilità di effettuare la consultazione delle proprie fatture.

Entro il termine all’avvio dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi saranno attuati degli interventi che riguarderanno la possibilità di generazione e invio delle fatture direttamente dai Registratori Telematici. Saranno definite le regole tecniche di interoperabilità tra il Registratore Telematico e il sistema Fatture e Corrispettivi. Dopo la definizione delle predette regole di trasmissione sarà possibile far comunicare il Sistema di Interscambio con il Registratore Telematicoper l’emissione delle fatture elettroniche.

Anche per il monitoraggio flussi verrà modificata l’interfaccia per permettere agli esercenti di poter verificare, direttamente o tramite un loro intermediario, sia le trasmissioni delle fatture effettuate o non effettuate dal Registratore Telematico.

È stato già effettuato un primo adeguamento allo schema XML della fattura elettronica, che sarà seguito da prima dell’avvio dell’obbligo al 1° gennaio 2019, per gestire tutte le altre tipologie di fattura.

L’ultimo aggiornamento è quello della versione 1.3 del 10 ottobre 2018, nel quale sono state inserite le modifiche che riguardano le modalità di trasmissione della fattura elettronica utilizzando quale strumento di colloquio con il Sistema di Interscambio la PEC (posta elettronica certificata).

Tale intervento si è reso necessario perché l’allegato A del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (n.89757/2018 del 30 aprile 2018) ha definito le regole tecniche di predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.

Va tenuto presente l riguardo che il contribuente che vuole utilizzare la PEC per l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio deve completare il primo invio in assoluto all’indirizzo di PEC generico del Sistema di Interscambio (SDI01@pec.fatturapa.it).

Solo dopo questo primo invio egli viene riconosciuto come soggetto che invia fatture elettroniche via PEC, e a questo punto gli viene comunicato un nuovo indirizzo PEC del Sistema di Interscambio che è diverso da quello generico (utilizzato per il primo invio in assoluto), e da questo momento quest’ultimo è l’indirizzo PEC da utilizzare per tutti gli invii e diviene il riferimento per il futuro.

In concreto se gli viene comunicato l’indirizzo SDI02@pec.fatturapa.it, da quel momento il contribuente dovrà inviare le fatture elettroniche solo a questo nuovo indirizzo, e non più a quello generico utilizzato per il primo invio in assoluto. Se si sbaglia indirizzo PEC la conseguenza è che la fattura non è emessa perché non può essere gestita dal Sistema di Interscambio.

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